Nuo­va con­ven­zio­ne sul BIM

Data di pubblicazione
01-10-2018
Revision
01-10-2018

La fornitura di prestazioni di progettazione con il metodo BIM va regolamentata per contratto. 

Nel caso in cui la committenza pretende che il progettista utilizzi il Building Information Modelling (BIM) per la fornitura delle prestazioni di progettazione è indispensabile che le parti trovino un accordo per via contrattuale, definendo contenuti e obiettivi. La stessa cosa vale anche quando la committenza non prescrive l’utilizzo del BIM, ma richiede risultati o informazioni in formato digitale. Il gruppo di lavoro Coordinamento digitalizzazione, istituito dalla Commissione centrale per le norme, ha incentrato le proprie attenzioni sulle questioni specifiche poste dal diritto contrattuale e stilato la nuova convenzione complementare BIM (SIA 1001/11), accompagnata da un relativo commento (SIA 1001/11-K). Dalla metà di giugno 2018 entrambi i documenti, in tedesco e francese, possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet della SIA. 

Ciò che vuole la committenza è decisivo

Così come il titolo suggerisce, la convenzione complementare BIM è concepita per essere utilizzata in aggiunta al classico Contratto di progettazione / direzione dei lavori SIA 1001/1. La convenzione è formulata in modo aperto, rinunciando ampiamente a regole contrattuali prescritte in modo ferreo. L’obiettivo del documento è infatti più che altro quello di fornire alle parti contrattuali diverse possibilità di scelta, pensate appositamente per il BIM, su cui far poggiare le regolamentazioni contrattuali. Per far sì che la convenzione sia applicata, le parti devono concordarsi in merito all’utilizzo del BIM. Il documento attribuisce notevole importanza alle cosiddette «esigenze d’informazione del mandante» (EI mandante). Tali esigenze dovrebbero contemplare le aspettative (obiettivi, risultati lavorativi ecc.) del mandante e diventare così un’altra parte integrante del contratto. 

Il BIM porta con sé prestazioni specifiche

Con l’impiego del metodo BIM può essere necessario che, al posto dell’abituale iter SIA suddiviso in fasi, le prestazioni di progettazione siano fornite in un altro momento. A tale scopo è possibile spostare le prestazioni in altre sottofasi. L’accordo offre anche la possibilità di concordare separatamente prestazioni BIM specifiche, così come la preparazione e la manutenzione di un spazio virtuale del progetto o le prestazioni del Management o della Coordinazione BIM non contemplate negli elenchi delle prestazioni dei Regolamenti per le prestazioni e gli onorari (RPO SIA). Per quanto concerne le prestazioni specifiche BIM è possibile fissare una retribuzione (aggiuntiva), il cui ammontare può essere deciso liberamente dalle parti.

Anche con il BIM il mandatario detiene i diritti d’autore

La convenzione complementare avanza inoltre una proposta su come gestire la consultazione del modello digitale relativo alla costruzione da parte del mandante ed esorta le parti a stipulare un regolamento per la protezione dei dati. Se i dati in formato nativo sono trasmessi al mandante, essi vanno trattati in modo confidenziale. Le parti hanno inoltre la possibilità di esprimersi sulle questioni relative alla verifica dei risultati da parte del mandante e all’obbligo di conservazione, così come concludere altri accordi particolari. Inoltre, nel commento relativo all’utilizzo della convenzione complementare è definito che, anche se si ricorre al BIM, vale la regola prescritta dall’articolo 1.3.1 dei RPO SIA, in cui si legge che spettano al mandatario tutti i diritti sul risultato del lavoro. Al mandante va concesso il diritto di utilizzo dei dati, un diritto limitato tuttavia al «progetto concordato».

 


Link

shop.sia.ch

www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/vertraege/


 

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