Ono­ra­ri sle­ga­ti dai cos­ti di cos­tru­zi­o­ne

RPO 106 – Prestazioni e onorari dei geologi

Da questa primavera, il regolamento RPO 106 Prestazioni e onorari dei geologi è disponibile in versione aggiornata. Nell’ambito della revisione, si è posto il focus sull’armonizzazione tra prestazioni dei geologi e lavori eseguiti dai partner progettuali.

Publikationsdatum
03-10-2019
Beat Rick
Dott. membro della Commissione SIA 106

Benché il sostegno da parte degli specialisti (in ambito di geologia, idrogeologia, terreni di fondazione ecc.) sia un’esigenza ormai assodata nel corso dei processi di progettazione e realizzazione di un’opera, spesso, in seno all’organizzazione di progetto, manca la consapevolezza su come integrare in modo sensato, a livello contrattuale, i mandati e gli interventi dei geologi. Peccato, perché al proposito esiste un valido strumento d’aiuto: l’RPO SIA 106.

Come gli altri regolamenti per le prestazioni e gli onorari, anche l’RPO 106 rappresenta una norma contrattuale ed esplicativa di centrale importanza. Il regolamento non è pensato, in prima istanza, come strumento di calcolo per la retribuzione delle prestazioni intellettuali fornite, questione questa del tutto indiscussa trattandosi di specialisti con una formazione accademica, bensì contempla, per la maggior parte, disposizioni contrattuali generali ed elenchi di prestazioni.

Competenze specialistiche attestate

Gli edifici, i ponti e le infrastrutture di approvvigionamento vanno concepiti e realizzati per resistere ai terremoti oppure per essere riparati e consolidati in caso di sisma. Ma chi è che fornisce i dati sulla classificazione dei terreni di fondazione, in modo da garantire una misurazione conforme alle norme? I geologi.

La Svizzera è, per antonomasia, il «paese delle gallerie», e i costruttori si trovano ad affrontare sfide non da poco, legate alle particolari condizioni geologiche presenti, sia nel contesto urbano sia in quello alpino. Ma chi è che fornisce, per ogni fase dei lavori, le basi decisionali necessarie per esprimere una valutazione professionale sui fattori di rischio, per progettare e realizzare migliorie legate ai terreni di fondazione? Chi si occupa di gestire i materiali, nel rispetto delle risorse? Sempre loro, i geologi. Anche per i piccoli progetti di costruzione, dalla casa unifamiliare agli insediamenti terrazzati (ubicati su pendii scoscesi e soggetti a frane), tanto i committenti quanto i progettisti, ma anche gli assicuratori, si basano sull’esame professionale del terreno di fondazione.

Analisi del terreno di fondazione

Il terreno di fondazione appartiene al committente. Per ogni opera, le caratteristiche fondamentali del terreno vanno stabilite con un’attenta analisi, che tenga conto delle peculiarità specifiche. Dato che, nel caso di un terreno di fondazione, si ha a che fare con un «materiale da costruzione» di origine naturale, è evidente che, a prescindere da quanto accurato possa essere l’esame, sussistano comunque alcune incertezze. Il rischio legato al terreno è dato dal fatto che i lavori di costruzione possano effettivamente rivelarsi più onerosi del previsto, in ragione del suolo che si incontra durante l’esecuzione dell’opera. Le soluzioni economiche e sicure risultano da una buona collaborazione tra gli esperti coinvolti, il che comprende anche la gestione di eventuali incognite.

Attribuzione delle prestazioni

Ecco perché la definizione esatta delle prestazioni che i geologi sono chiamati a fornire nelle diverse fasi della progettazione riveste un ruolo così cruciale. La nuova versione del regolamento RPO 106 Prestazioni e onorari dei geologi (in francese e tedesco) fornisce al proposito un importante contributo. I geologi descrivono e valutano il sottosuolo e forniscono le basi decisionali per poterlo sfruttare in modo sostenibile. Le prestazioni sono erogate ai sensi dell’articolo 2.1.2, nell’ambito del ciclo di vita dell’opera (prestazioni legate alle fasi di costruzione), così come per l’utilizzo del sottosuolo e delle sue risorse (prestazioni indipendenti dalle fasi di costruzione), come la ricerca e la captazione delle acque sotterranee, la valutazione dei pericoli naturali ecc..

Definire i compiti

Le mansioni assunte dagli specialisti che lavorano nel ramo della geologia sono in parte regolamentate da aiuti all’esecuzione emanati dalla Confederazione (come la legge sulle acque sotterranee e la loro tutela, oppure l’ordinanza sui siti contaminati), ma anche dalle norme SIA (ad es. SIA 267 Geotecnica oppure SIA 199 Erfassen des Gebirges im Untertagbau / Étude du massif encaissant pour les travaux souterrains). Tuttavia, molti professionisti attivi nel ramo della costruzione non sono concordi su quali siano le prestazioni che un geologo specializzato fornisce effettivamente. Ciò non sorprende più di tanto, dato che i programmi di analisi del suolo ­vanno adattati alle questioni concrete poste in funzione delle diverse fasi di progetto (cfr. SIA 112).

In molti casi bisogna inizialmente procedere a un’analisi del mandato e discutere con il committente il successivo procedere, stilando un accordo sulle prestazioni. L’articolo 3.1.1 dell’RPO 106 precisa infatti che, affinché il geologo possa fornire le proprie prestazioni in modo efficace e mirato, il committente deve

  1. descrivere nel modo più preciso e dettagliato possibile i compiti che il geo­logo è chiamato a svolgere;
  2. definire l’ambito di responsabilità del geologo;
  3. determinare il ruolo del geologo nell’organizzazione globale del progetto.

La nuova versione dell’RPO 106 è pensata proprio per fornire un aiuto nella presa di decisione, cioè quando si tratta di definire le prestazioni. Inoltre funge da base contrattuale. Nel corso della revisione si è posto il focus sull’armonizzazione tra le prestazioni legate alle varie fasi della costruzione e fornite dai ­geologi e l’iter abituale contemplato dalla progettazione e dalla costruzione, ai sensi del regolamento SIA 112, e dunque anche tenendo conto degli elenchi delle prestazioni dei partner di progetto (p. es. ingegneri civili, nell’RPO SIA 103).

Tariffe orarie chiare e trasparenti

L’intervento della Commissione della concorrenza (COMCO) in merito agli RPO SIA ha toccato solo in minima parte i geologi, dato che il calcolo degli onorari non è mai dipeso dai costi di costruzione.
Vale altrettanto per il nuovo RPO 106.

I geologi infatti sono da tempo abituati a fatturare il proprio lavoro tramite tariffe orarie, adattate in base al livello di qualifica dei collaboratori coinvolti. Ciò permette di tenere adeguatamente conto del know-how e dell’esperienza acquisiti, nonché del ruolo assunto nell’ambito del progetto.

Va da sé che le tariffe orarie applicate da una data impresa poggino su analisi economicamente fondate. Di regola, le tariffe tengono conto del fatto che i geologi non formano, né assumono apprendisti e che, dopo l’ottenimento di un diploma universitario, devono investire altro tempo e impegno in corsi di perfezionamento, ciò per restare sempre al passo dei rischi legati al complesso tema che i terreni di fondazione rappresentano, ma anche per fornire sempre, nel ruolo di fiduciari del committente, un lavoro di qualità eccellente.

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