Un con­trol­lo dei la­vo­ri... fuo­ri con­trol­lo

I regolamenti per le prestazioni e gli onorari (RPO) della SIA non definiscono tutte le prestazioni in modo conclusivo. Il caso recente di un immobile di nuova costruzione a rischio di crollo è l’esempio lampante di come e perché un uso inconsapevole di «concetti giuridici indefiniti» possa comportare non poche conseguenze.

Data di pubblicazione
13-02-2023

Secondo la giurisprudenza, un «concetto giuridico indefinito» è un termine volutamente non specificato in modo conclusivo, il quale lascia spazio a interpretazioni. Ne è un esempio il «controllo dei lavori». Ai sensi della norma SIA 112 Modello di pianificazione per progetti nel settore della costruzione (2014), esso implica «la sorveglianza periodica effettuata dal progettista settoriale sull’esecuzione di parti d’opera da lui elaborate. Il controllo dei lavori non costituisce una forma di direzione dei lavori, bensì la completa». Ciò che si intenda esattamente con l’aggettivo «periodica» o con il verbo «completare» si perde tuttavia nei meandri dell’interpretazione. Allo stesso modo, non è meglio precisato quale sia il grado di responsabilità che tale «controllo» implichi. Se, da un lato, queste formulazioni vaghe possono destare qualche difficoltà di comprensione, i giuristi sanno che questa scelta è ben giustificata. Di fatto, quanto più una formulazione è precisa, tanto più difficile diventa soddisfare i suoi requisiti di completezza e comprensibilità. Ciò è quanto accade, in particolare, con le descrizioni delle prestazioni: basti pensare che quanto più aumenta il livello di dettaglio, tanto più aumentano, di regola, anche le pretese del committente. Per quanto concerne i regolamenti per le prestazioni e gli onorari (RPO) della SIA si aggiunge il fatto che gli stessi, fungendo da base contrattuale, devono poter coprire una moltitudine di fattispecie e quindi si muovono di proposito su un terreno astratto. Le specifiche di un determinato progetto sono da disciplinarsi individualmente, tra le parti, all’interno del contratto.

Elettrosmog: quando la statica va... in fumo

Uno studio d’ingegneria, incaricato di svolgere il controllo dei lavori su un complesso residenziale di medie dimensioni ubicato a Zurigo, ha vissuto sulla propria pelle le infauste conseguenze che può comportare sul cantiere l'uso di un concetto giuridico indefinito. Il progetto riguardava, nel caso di specie, i lavori di costruzione di due case plurifamiliari identiche, con 40 appartamenti ciascuna, da eseguire in costruzione massiccia con struttura portante in calcestruzzo armato. In parole povere, per i progettisti strutturali un compito di routine: piani esecutivi elaborati in un batter d’occhio, attuazione a carico dell’imprenditore e presa a carico da parte della direzione dei lavori di gestione, coordinamento e sorveglianza dei lavori in cantiere. Gli ingegneri, in veste di progettisti settoriali, vengono invece incaricati del controllo dei lavori solo periodicamente dalla direzione dei lavori. Dal momento che, nel progetto in questione, la committente soffre di elettrosensibilità, già in fase di pianificazione si decide di coinvolgere uno specialista in ambito di elettrosmog. Il tracciato dei cavi elettrici è dunque eseguito in modo da ridurre la diffusione di onde, tenendo conto dei requisiti imposti dalla statica. Durante la fase di realizzazione, lo specialista decide di controllare nuovamente il progetto recandosi sul posto. L’intero team di progetto è quindi invitato dalla direzione dei lavori a effettuare un sopralluogo di gruppo. Tuttavia, il giorno dell’ispezione, l’ingegnere civile non può essere presente. Con l’ispezione in loco, lo specialista ottimizza ulteriormente il tracciato, posando i cavi in posizione centrale, al di sopra delle pareti portanti: un'idea che pare logica a tutti i presenti. Lo studio d’ingegneria tuttavia non ne viene informato e, al successivo controllo dei lavori, l’ingegnere civile scopre un sostanziale indebolimento della costruzione statica dovuto al nuovo tracciato. Sebbene, fortunatamente, non vi siano stati danni a persone, occorre domandarsi: a chi spetta in questo caso il risanamento della nuova costruzione grezza?

Diligenza o disperazione?

Per le questioni di responsabilità, occorre distinguere tra la legislazione che concerne il mandato e quella relativa al contratto di appalto. Qualora sia stato stipulato un mandato, è determinante l’osservanza dell’obbligo di diligenza. Nel caso in cui sussista un contratto di appalto fa fede invece il risultato, ovvero un’adeguata esecuzione dell’ordine. Vediamo dunque che, ai sensi del contratto di appalto, l’imprenditore è tenuto a eseguire i lavori nel rispetto dei piani esecutivi. Qualora venga meno a tale dovere, l’imprendistore può essere chiamato in causa per aver eseguito un’opera difettosa. La direzione dei lavori, nei confronti dell’imprenditore, agisce in qualità di rappresentante del committente, con i rispettivi diritti e obblighi del caso. Essa dirige, coordina e controlla i lavori in cantiere su incarico del committente. Pertanto è corresponsabile, in modo decisivo, della corretta esecuzione del contratto di appalto. Proprio come il team di progettisti, anche la direzione dei lavori, in veste di mandante del committente, sottostà alla legislazione relativa al mandato.

Di conseguenza, l’interpretazione del caso di cui sopra sembra essere ovvia: l’imprenditore ha eseguito un’opera difettosa e la direzione dei lavori è venuta meno al compito che le è stato demandato, ovvero quello di richiedere il parere esperto dell’ingegnere civile in merito alle modifiche sostanziali apportate ai piani. Tuttavia, la concatenazione di argomentazioni esposte dai soggetti coinvolti nella modifica dei piani in questione ha avuto tutt’altro risvolto: lo specialista ha messo a verbale di essersi attenuto all’obbligo di diligenza per i compiti di sua competenza, precisando che controllare la statica non era compito suo bensì era di competenza dell’ingegnere civile. Anche il direttore dei lavori ha argomentato analogamente: nonostante essere stato invitato al sopralluogo, nonché a effettuare i dovuti controlli, l’ingegnere civile non si è presentato. Nei colloqui di mediazione, il direttore dei lavori e lo specialista sono stati assai convincenti. La responsabilità principale è stata pertanto attribuita allo studio di ingegneria civile, la cui assicurazione ha coperto buona parte dei costi generati. Le altre parti coinvolte sono state chiamate a rispondere soltanto in minima parte.

Va ricordato che, stipulando accordi chiari, è possibile evitare simili contenziosi giuridici. I partner contrattuali sono pertanto invitati a definire fin da subito, nel capitolato d'oneri del progetto, come interpretare particolari «concetti giuridici indefiniti». Ad esempio, «periodicamente» significa una volta alla settimana oppure ogni due giorni? Nel capitolato d'oneri, vanno altresì definite chiaramente le competenze, ma anche i canali decisionali e l’agenda delle riunioni. Inoltre, a supporto dei lavori di esecuzione, si consiglia di tenere un diario di bordo sulle fasi di costruzione. Eventuali problemi sono da discutersi apertamente in sede di riunione. Come si è visto, la comunicazione e la comprensione reciproca restano due elementi essenziali: certamente la «meticolosità» che caratterizza questo modus operandi va a beneficio di tutti gli attori coinvolti. Se vogliamo citare un esempio, un controllo dei lavori «periodico» non significa automaticamente «tante volte quanto è necessario», come è stato volutamente argomentato nel quadro del contenzioso. Qualora non sia stata specificata alcuna frequenza di controllo, in caso di sinistro il giudice si interrogherà su ciò che, in buona fede, si aspettavano le parti. Inoltre, anche se a controllo dei lavori effettuato l’ingegnere non ha riconosciuto un difetto, egli non viene automaticamente chiamato a rispondere. Il controllo dei lavori non è la stessa cosa di un collaudo. Per tale motivo, in realtà, anche il caso di specie rientrerebbe nella sfera di interpretazione dell’obbligo di diligenza e presupporrebbe a sua volta il coinvolgimento della figura di un giurista.

Ruoli e funzioni secondo la norma SIA 112, 2014

  • Il team di progettisti è composto dal direttore generale del progetto, dai progettisti settoriali e dagli specialisti.
  • La direzione generale del progetto è l’attività di direzione e coordinamento del team di progettisti, oltre che di comunicazione con il mandante, e ulteriori attori coinvolti.
  • I progettisti settoriali sono progettisti che non svolgono la funzione di direzione generale del progetto.
  • Lo specialista è un professionista che si occupa di particolari aspetti di un’opera nell’ambito del team di progettisti.
  • La direzione dei lavori rappresenta il committente o il mandante nei confronti di imprenditori e fornitori. Essa dirige, coordina e controlla i lavori in cantiere.
  • Il controllo dei lavori comprende l’attività di sorveglianza periodica effettuata dal progettista settoriale sull’esecuzione di parti d’opera da lui elaborate. Il controllo dei lavori non costituisce una forma di direzione dei lavori, bensì la completa.

Il concetto di «controllo dei lavori»

 

Il termine «controllo dei lavori» è stato coniato nel 1969 nell’allora regolamento SIA 103 per lavori e onorari degli ingegneri civili e ancora oggi è parte integrante dello stesso. Con la sua introduzione, si è voluto delimitare il ruolo dell’ingegnere, in veste di progettista settoriale, rispetto a quello dell’architetto, in veste di direttore generale del progetto: «La direzione dei lavori esecutivi appartiene all’architetto. L’ingegnere si occupa solo del controlli periodici delle strutture portanti» (SIA 103, 1969, art. 3.6). Quanto alla direzione locale dei lavori, essa è tenuta a far rispettare all’imprenditore le istruzioni impartite dal progettista nonché a eseguire eventuali modifiche al progetto, soltanto previa approvazione di quest'ultimo. La direzione dei lavori ha l’obbligo di informare periodicamente il progettista ma altresì di avvisarlo, in particolare, in caso di eventi eccezionali, quindi di invitarlo a ispezionare il cantiere. (SIA 103, 1969, art. 19.5 l). L’intenzione racchiusa nel termine «controllo dei lavori» si è tramandata fino ai giorni nostri. Tuttavia, l’alto grado di esattezza della stessa è stato soppiantato dalla nozione di «concetto giuridico indefinito» – con tutte le opportunità e i rischi di omissione che esso comporta.

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