Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le

Regolamentare univocamente l’attribuzione di competenza?

Con l’introduzione di un nuovo paragrafo nel contratto di progettazione/direzione dei lavori e in quello per i submandatari, l’attribuzione di competenza per la direzione generale è regolamentata contrattualmente, in modo chiaro e univoco.

Data di pubblicazione
15-06-2019
Peter Rechsteiner
Avvocato, contitolare dello studio Bracher Spieler Schönberg Eitel Rechsteiner

Assumere la direzione generale di un progetto è un compito di cruciale importanza. Ecco perché la commissione centrale per i regolamenti (ZO) ha deciso di approvare, in data 7 giugno 2018, un’aggiunta ai modelli contrattuali SIA 1001/1 (Contratto di progettazione/direzione dei lavori) e 1001/3 (Contratto di progettazione e/o di direzione dei lavori per submandatari). Lo scopo del paragrafo aggiuntivo è quello di richiamare l’attenzione sulla questione della direzione generale, invitando le controparti a regolamentare espressamente l’attribuzione della competenza legata a questa importante mansione.

Procedura

a. Decisione di principio

Il nuovo paragrafo opera una distinzione di base tra due possibilità: le parti contrattuali possono decidere che la direzione generale costituisca parte integrante delle prestazioni del mandatario (opzione 1) oppure no (opzione 2).

b. Chiarimenti nel dettaglio

Una volta presa la decisione di principio, bisogna chiarire chi assumerà, concretamente, la direzione generale.

Opzione 1

Se il mandatario designato alla pagina 1 del modello contrattuale assume la direzione generale come parte integrante delle proprie prestazioni (opzione 1) occorre menzionare esplicitamente, per una questione di maggiore chiarezza, sia l’impresa in questione sia il corrispettivo responsabile (come persona fisica). È altresì immaginabile, come d’altronde è il caso di tanto in tanto nella pratica, che vi sia un submandatario incaricato della direzione generale. Se questa sia una decisione pertinente saranno le parti contraenti a deciderlo, di volta in volta.

Sia quel che sia, l’opzione 1 prevede che, nei confronti del mandante, la responsabilità per quanto concerne l’assunzione della direzione generale e lo svolgimento corretto di tale compito da parte del submandatario, spetti comunque al mandatario (principale). Pertanto, se il mandante avanza delle pretese, in virtù di una violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione della competenza di direzione generale, sarà in primo luogo il mandatario principale ad assumersene la responsabilità e, solo in un secondo tempo, egli potrà chiedere un risarcimento dei danni al submandatario a cui la direzione generale è stata affidata.

Opzione 2

Nel caso in cui il mandatario non assumesse la direzione generale (opzione 2), è necessario, per scrupolo di chiarezza, definire quale altra impresa e quale altra persona (fisica) rivestirà questo ruolo cruciale su incarico del mandante. Tuttavia, se quest’ultimo non ha ancora concluso alcun accordo contrattualmente vincolante con un’altra impresa o con un’altra persona (fisica), occorrerà definire la data entro cui il mandante sarà chiamato a regolare, in termini contrattuali, questo aspetto importante.

Altri aspetti rilevanti

Per mettere un punto alla questione non basta tuttavia definire a chi sarà attribuita la competenza per la direzione generale. Per eseguire un mandato, sono necessarie le giuste competenze, altrimenti è evidente che la responsabilità che ne deriva non potrà essere assunta pienamente. Al riguardo non si tratta soltanto delle competenze finanziarie (benché siano importanti) ma anche di altre prerogative.

Basta dare un’occhiata ai numerosi compiti, elencati all’art. 3.4 del Regolamento SIA 102 e all’art. 4.2.2. del Regolamento SIA 103, per ricordare, ad esempio, che la direzione generale deve anche assumersi il coordinamento di tutte le parti coinvolte. Ma di quali competenze dispone la direzione generale se un altro progettista/direttore dei lavori che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il mandante non svolge correttamente i compiti che gli sono stati attribuiti? Se con il progettista/direttore dei lavori che esegue l’incarico in modo lacunoso non sussiste alcun rapporto contrattuale e se, da parte del mandante, non è stata rilasciata alcuna procura in tal senso, la direzione generale non potrà adottare provvedimenti contrattualmente vincolanti (costituzione in mora, denuncia dei vizi, riduzione dell’onorario, scioglimento del rapporto contrattuale, rivendicazione danni, risarcimento danni con credito d’onorario).

In tal caso la direzione generale non potrà fare altro che rivolgersi al mandante e suggerirgli i provvedimenti da adottare. L’esperienza mostra però che i mandanti sono piuttosto reticenti ad agire e più inclini a destituire una direzione generale che si dimostra «impotente». Si tratta di una situazione spesso difficile che, non di rado, è ulteriormente acutizzata dal fatto che il mandante nega alla direzione generale di poter prendere visione dei contratti stipulati con gli altri progettisti/direttori dei lavori. E allora la direzione generale come fa a sapere quali prestazioni, in quale qualità ed entro quale termine ha il diritto di pretendere dagli altri progettisti/direttori dei lavori?

L’esempio mette in evidenza che, oltre ad attribuire la competenza della direzione generale, vanno discussi i singoli compiti e, se necessario, bisogna anche definire le necessarie prerogative per assumere tale mansione. Soltanto così infatti è possibile raggiungere quello che, fondamentalmente, è l’obiettivo; vale a dire riuscire a suddividere i compiti, le competenze e le responsabilità in modo congruo e proporzionato, e garantire una direzione generale davvero efficiente. I modelli contrattuali SIA non forniscono indicazioni in tal senso, dato che in ogni progetto le condizioni vanno regolamentate in modo diverso e anche perché una regolamentazione standard andrebbe ben oltre la cornice di un contratto modello. Spetta dunque alle parti contraenti definire nel dettaglio le competenze della direzione generale, per esempio stilando un allegato al contratto.

Osservazioni finali

La situazione descritta qui a titolo d’esempio potrebbe anche essere dovuta al fatto che spesso, e soprattutto i mandanti, confondono la funzione di «direzione generale» con altre funzioni. Nei contratti di progettazione/direzione dei lavori, i concetti di «direzione generale», «prestazione globale», «progettista generale» sono spesso confusi e impiegati in modo arbitrario, senza che le parti contrattuali siano consapevoli del fatto che la «direzione generale» non equivale necessariamente alla «prestazione globale» o alla «progettazione generale» e che, a livello giuridico, vi sono differenze sostanziali tra tutti questi termini.

Chi è responsabile della «prestazione globale», di regola, si impegna contrattualmente, nel senso di impresa generale, a fornire prestazioni in tutte le discipline specialistiche (o nella maggior parte di esse). Ciò implica spesso il fatto di dover ricorrere a dei submandatari. Rispettivamente, «direzione generale» non significa necessariamente che sia necessario fornire una prestazione globale, bensì che la direzione generale è chiamata a coordinare le discipline specialistiche senza tuttavia, come descritto sopra, dover essere legata da un rapporto contrattuale ai singoli progettisti coinvolti.

In materia di direzione generale si pongono anche altre questioni sulle quali però qui non ci soffermeremo (si pensi al contenuto dettagliato dei compiti assunti dalla direzione generale, così come elencato nei regolamenti SIA, alla distinzione tra direzione generale e altre funzioni dirigenziali come la direzione generale dei lavori, la direzione dei lavori settoriale, la direzione dei lavori ecc., ma anche alla rimunerazione e, non da ultimo, alle questioni di responsabilità che ne derivano).

Per ora, il nostro auspicio è che, partendo da questo nuovo paragrafo che va a completare i contratti SIA, le parti contraenti siano spronate a preoccuparsi maggiormente, nella pratica professionale, di tutti gli aspetti in gioco in concomitanza con la direzione generale.

 

Informazione

Per garantire un aggiornamento costante del catalogo delle norme SIA, viene effettuato un controllo periodico delle norme e dei regolamenti, almeno ogni cinque anni, da parte delle commissioni responsabili.

I documenti SIA 102 Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’architettura, SIA 103 Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile, SIA 105 Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli architetti del paesaggio e SIA 108 Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria impiantistica per gli edifici, meccanica ed elettrotecnica, così come entrambi i modelli SIA 111 Modello di pianificazione e consulenza e SIA 112 Modello di pianificazione per progetti nel settore della costruzione sono stati pubblicati nel 2014. Attualmente le commissioni responsabili stanno riflettendo sulle revisioni che si rendono necessarie. In questo contesto, sarà riesaminata anche la questione della direzione generale.

 

Daniela Ziswiler, responsabile del servizio Regolamenti SIA

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