Il Co­di­ce de­on­to­lo­gi­co dell’OTIA /3

Le norme sulla concorrenza

Questa rubrica si è occupata finora dell’art. 4.1 del Codice deontologico, ma il discorso sulla stessa norma non può considerarsi terminato finché non viene affrontato l’ultimo invito impegnativo rivolto a ingegneri e architetti, ossia di attenersi alla correttezza nella concorrenza.

Publikationsdatum
11-04-2016
Revision
14-04-2016
Spartaco Chiesa
Dottore in diritto, giudice del Tribunale d’appello, presidente della commissione di vigilanza OTIA

Questo presupposto si ispira alla normativa della Legge federale sulla concorrenza sleale (LCSL) il cui scopo è quello di regolare i diversi settori del «mercato» dove possano crearsi rapporti di concorrenza. Quelle norme definiscono illeciti i comportamenti ingannevoli, o comunque lesivi della buona fede, che influiscano sui rapporti fra concorrenti o fra fornitori e clienti. In quest’ambito possono venir sanzionati metodi sleali tanto nella pubblicità, quanto nell’attuazione di un’attività economica; in particolare l’art. 3 della legge elenca un gran numero di possibili azioni sleali: esse possono realizzarsi, ad esempio, denigrando altri, le loro opere, le loro prestazioni ecc. con affermazioni inesatte, errate o inutilmente lesive; fornendo indicazioni inesatte o fallaci su se stessi e sulle proprie prestazioni; servendosi di denominazioni professionali errate atte a far credere a distinzioni o capacità particolari; paragonando in modo inesatto la propria persona o le proprie opere o prestazioni con quelle di altri concorrenti; ingannando i possibili interessati sul valore delle proprie prestazioni ecc.

Da questo catalogo è interessante dedurre che l’atteggiamento sleale può realizzarsi non solo agendo in dispregio dei concorrenti, ma anche millantando le proprie prestazioni o le proprie capacità, rispettivamente paragonando in modo ingannevole – a proprio esclusivo vantaggio – se stessi con gli altri. Prendendo spunto da queste indicazioni della legge, il Codice deontologico si dedica ampiamente a questo aspetto dell’attività professionale: in particolare già nelle Norme personali, precisando l’indicazione di principio dell’art. 4.1, impone a ingegneri e architetti di «astenersi dal fornire qualsiasi indicazione errata, inesatta o ingannevole sulla loro formazione, sui titoli di studio da loro conseguiti, sulla loro esperienza professionale, sulle loro capacità, sui mezzi di cui dispongono e sull’efficacia dei medesimi» (art. 4.4). Tale descrizione dettagliata di possibili comportamenti offre ai membri dell’Ordine i parametri per salvaguardare la correttezza nella concorrenza per quanto concerne la propria persona, le proprie capacità e le proprie possibili prestazioni professionali, spingendosi opportunamente fino a specificare che ingegneri e architetti «pur senza il loro intervento attivo – non devono tollerare che committenti, rispettivamente il pubblico e l’Ordine si facciano comunque un’idea errata sulle loro caratteristiche professionali»: in altre parole, ognuno è responsabile di non permettere la diffusione di un’immagine immeritatamente positiva di sé.

E nello stesso ambito si colloca l’art. 4.10 del Codice deontologico che concerne specificatamente la divulgazione della propria attività professionale, ossia la pubblicità, che deve avvenire «con discrezione e verità»: «verità», con riguardo al dettato appena ricordato dell’art. 4.4, «discrezione» con riferimento esplicito al principio della dignità di cui già s’è detto relativamente all’art. 4.1. Interessante e opportuno è poi l’accenno a particolari specifici del modo con cui non è possibile divulgare la propria attività, vietando «ogni forma di pubblicità comparativa» (ad esempio l’arch. A pretende di essere in qualche modo migliore di B o di tutti gli architetti di un comprensorio), «rispettivamente l’adozione di espressioni enfatiche, laudative o denigratorie, nonché la promessa di vantaggi … rispetto alle prestazioni di altri». Si tratta di norme atte a illustrare e a rendere meglio comprensibili sia il principio generale della correttezza nella concorrenza, sia l’art. 17 lett. f) LEPIA laddove ricorda l’obbligo per ingegneri e architetti che esercitano nel Canton Ticino di osservare il divieto di concorrenza sleale, «evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione». 

Le norme deontologiche che concernono invece i comportamenti sleali nella concorrenza, agendo in dispregio degli altri, sono collocate fra quelle relative «ai rapporti con i colleghi» (art. 8) che devono essere improntati – in senso generale – alla lealtà e al rispetto delle persone (art. 8.1); in particolare, il Codice chiede a ingegneri e architetti di «astenersi da ogni pratica denigratoria nei confronti di colleghi, segnatamente in merito alla loro attività professionale» (art. 8.2) e ricorda che la concorrenza «deve fondarsi esclusivamente sulla qualità delle prestazioni» (art. 8.3). 

Concludendo queste brevi considerazioni, occorre ricordare anche qui (come già esposto altrove) che –contrariamente allo scopo principale della LCSL che è quello di concorrere a una regolamentazione dei mercati «nell’interesse di tutte le parti» (art. 1 LCSL) – le indicazioni del Codice deontologico riguardanti la concorrenza hanno sì il fine di tutelare i membri dell’Ordine nei confronti di ogni collega, ma sono destinate – anche sotto questo specifico aspetto – a salvaguardare un’immagine seria e autorevole dell’OTIA e delle professioni che vi appartengono.

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