Di­re­zio­ne dei la­vo­ri: a chi le com­pe­ten­ze?

Un'ingegnere può assumere la direzione lavori di un’opera architettonica? E un architetto può farlo per un'opera ingegneristica? Anche se questi interrogativi vengono posti di frequente, la legge, scrive Daniele Graber, parla chiaro.

Publikationsdatum
24-05-2021

Regolarmente le associazioni professionali di categoria e l’OTIA si devono confrontare con delle domande di chiarimento inerenti alla fornitura di prestazioni di direzione dei lavori. Secondo il buon senso, la risposta dovrebbe essere chiara. Dal numero di richieste e segnalazioni, non sembrerebbe il caso. Nei limiti del presente testo, riteniamo quindi necessario fornire alcuni chiarimenti, all’attenzione dei professionisti e dei committenti, pubblici e privati.

Il sistema legale vigente in Ticino non lascia dubbi. La situazione è stata pure confermata dal Tribunale amministrativo cantonale e dal Tribunale federale. In sintesi, per un’opera a carattere preponderante di natura architettonica, la competenza spetta all’architetto. Per un’opera a carattere preponderante di natura ingegneristica civile, la competenza spetta all’ingegnere civile. Idem per l’ingegnere impiantista, ad esempio per uno stabile industriale con componenti preponderanti di impiantistica. Di conseguenza, un ingegnere civile non è abilitato a progettare un’opera edile di natura architettonica, segnatamente uno stabile abitativo. Di principio, vale il medesimo ragionamento per le prestazioni di direzione dei lavori. Probabilmente per la direzione dei lavori, vista una certa pratica vigente in Ticino, quanto indicato non fa l’unanimità. Simili opinioni soggettive o pratiche tollerate da più parti non possono comunque sostituire le disposizioni legali vigenti.

Ma andiamo con ordine. Il tema ha rilevanza nell’organizzazione di concorsi (un ingegnere civile è abilitato a organizzare un concorso per prestazioni per le fasi SIA 41 a 53 di un’opera architettonica?), nella partecipazione a concorsi (un ingegnere civile è abilitato a concorrere a una gara per direzione lavori di un’opera architettonica?) e nell’allestimento di domande di costruzione (un ingegnere civile è abilitato a inoltrare una domanda di costruzione per la ristrutturazione di una casa unifamiliare?). Gli esempi si riferiscono all’ingegnere civile per il semplice fatto che le richieste di chiarimento pervenute alla CAT, alla SIA e all’OTIA concernono questa fattispecie.

Per l’allestimento della domanda di costruzione, l’art. 4 cpv. 2 LE prescrive che «i progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell’opera (...)». La condizione posta «a seconda della natura dell’opera» non lascia ombra di dubbi, come stabilito inoltre dalla sentenza del TRAM del 16.09.2010 (STA 52.2009.324) e confermato dalla sentenza del TF del 10.03.2021 (STF 2C_828/2010). L’ingegnere civile non ha diritto a firmare una domanda di costruzione per uno stabile di natura architettonica. Per l’altra fattispecie relativa alla partecipazione a concorsi, l’art. 34 RLCPubb/CIAP definisce l’idoneità degli offerenti, riferendosi agli albi professionali, e quindi nel caso in esame all’Albo OTIA che classifica in modo chiaro, secondo i «campi di attività dei gruppi professionali» (art. 3 cpv. 1 LEPIA), chi è abilitato a esercitare quale professione.

Dunque, pure in ambito di commesse pubbliche, la partecipazione a una gara è vincolata alle proprie specifiche e comprovate qualifiche professionali. L’architetto è abilitato a partecipare a concorsi per prestazioni di natura architettonica e l’ingegnere civile a concorsi per prestazioni di natura ingegneristica civile. Per quanto riguarda la fattispecie relativa all’organizzazione di concorsi, vale di principio il medesimo ragionamento, in riferimento alla LEPIA e al Codice deontologico OTIA.

Evidentemente anche l’argomento dell’esperienza («visto che ho acquisito esperienza negli anni in un dato ambito professionale, posso continuare a fornire prestazioni in questo ambito») non è pertinente, dato che non può essere accettato l’aver acquisito esperienza svolgendo un’attività non consentita dal sistema legale e regolamentare in vigore. Se un professionista si ritiene capace di svolgere delle prestazioni non tipiche del suo ambito professionale, egli ha la possibilità, particolarità svizzera unica nel suo genere, di dimostrare le sue capacità ottenendo il corrispettivo titolo REG presso la Fondazione dei registri.

Sintomatico comunque dover precisare questi aspetti dal punto di vista giuridico, quando basterebbe considerare la specifica formazione acquisita dall’architetto e dall’ingegnere civile, che è ben diversa nei due ambiti professionali, o consultare i Regolamenti SIA 102 a 108, che definiscono in modo chiaro le competenze dei vari professionisti. Pure il nuovo Regolamento SIA 101 relativo alle prestazioni dei committenti contiene delle indicazioni utili in tal senso.

L’importanza di evitare l’esecuzione di prestazioni non corrispondenti con le proprie qualifiche professionali va ben oltre agli aspetti formali e giuridici. Anche se le due professioni hanno delle similitudini in certi aspetti specifici, come l’approccio metodologico della pianificazione di un concorso per prestazioni o dell’organizzazione di un cantiere, nel concreto si tratta comunque di prestazioni diverse, in funzione delle specifiche qualifiche professionali. Ora, fornire delle prestazioni di un dato ambito professionale, senza la specifica formazione, rappresenta un rischio imponderabile non unicamente per il professionista medesimo, ma pure per i committenti che in buona fede si affidano a dei professionisti senza le qualifiche necessarie.

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