Re­vi­sio­ne del Co­di­ce del­le ob­bli­ga­zio­ni: er­ra­ta cor­ri­ge al­la nor­ma SIA 118

Il Codice delle obbligazioni (CO) è stato sottoposto a revisione: la nuova versione entra in vigore all’inizio del prossimo anno. L’estensione del periodo di reclamo dei difetti genera una contraddizione con le disposizioni della norma SIA 118. Per appianare tale contrasto è stata concepita l’errata corrige SIA 118-C1:2026.

 

Data di pubblicazione
16-12-2025

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore alcune modifiche sostanziali del Codice delle obbligazioni (CO) e del Codice civile (CC), che rafforzano notevolmente i diritti di garanzia previsti in materia di contratto di appalto. I punti cardine di questa revisione sono il diritto di riparazione di natura vincolante e un termine fisso di 60 giorni per dare notizia di eventuali difetti. Il periodo è calcolato a decorrere dalla scoperta dei difetti, senza possibilità di pattuizione di termini più brevi. Il periodo di reclamo avrà una durata di cinque anni fino alla scadenza del termine di prescrizione (periodo di garanzia). L’obiettivo della modifica di legge è quello di tutelare meglio committenti e acquirenti così come di poter sanare anni di incertezze sul piano giuridico.

 

Estensione del periodo di reclamo dei difetti imposto per legge

Finora, la legge disponeva che un difetto dovesse essere segnalato «subito» dopo la sua scoperta, altrimenti l’opera veniva ritenuta approvata. Benché il Tribunale federale avesse esteso questo termine ad alcuni giorni, nel settore della costruzione tale regola era considerata inadeguata e lontana dalla pratica. Al contrario, da sempre, la norma SIA 118 «Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione» concede un periodo di reclamo dei difetti pari a due anni. Il reclamo può essere presentato in qualsiasi momento, il periodo decorre a partire dalla data del collaudo. La norma SIA si è pertanto affermata come base contrattuale vicina alla quotidianità professionale. Con la revisione del Codice delle obbligazioni, il reclamo immediato sarà sostituito da un periodo perentorio per legge di 60 giorni dalla scoperta dei difetti, valido per cinque anni fino alla scadenza del termine di prescrizione e senza possibilità di pattuizione di termini più brevi.

 

Conflitto con le vigenti disposizioni della norma SIA 118

In tal senso si viene a creare una sostanziale cesura con le disposizioni della norma SIA 118 finora vigenti. Mentre, nei primi due anni dal collaudo, la norma SIA 118 ammette il diritto di far valere in qualsiasi momento il difetto, una volta trascorso questo termine, presuppone nuovamente, per i restanti tre anni, il reclamo immediato previsto dalla legge. Tuttavia, il reclamo immediato non è più ammesso dalle nuove regole del diritto federale. Ne consegue quindi un contrasto formale con le nuove disposizioni di legge, che interessa in particolare l’articolo 179 cpv. 2 della norma SIA 118; qui la legge prevale sulle disposizioni contrattuali della SIA 118.

 

Errata corrige per appianare il contrasto formale

Per continuare ad applicare in modo giuridicamente valido la norma SIA 118, la commissione SIA 118 ha deciso di pubblicare l’errata corrige SIA 118-C1:2026, a integrazione della norma. Qui il precedente riferimento al reclamo immediato viene espressamente sostituito con il periodo di 60 giorni imposto dalla legge. Tuttavia, l’errata corrige è valida solo se le parti contrattuali convengono esplicitamente di applicarla in aggiunta alla norma SIA 118. L’adozione dell’errata corrige permette di fare chiarezza e di risolvere definitivamente il contrasto formale che si era venuto a creare nel compendio contrattuale della SIA 118 (2013).

In sostanza, ai contratti di appalto stipulati prima del 1° gennaio 2026 si applica ancora il diritto precedente, salvo che le parti rimandino testualmente al nuovo quadro giuridico o il contratto venga aggiornato in un secondo momento. A tutti i contratti di appalto conclusi a partire da tale data si applicano invece perentoriamente le nuove disposizioni di legge, a prescindere dai patti conclusi in sede contrattuale.

 

Revisione della norma SIA 118

Nel quadro dell’attuale processo di revisione della norma, tuttora in corso, la commissione SIA 118 si chinerà anche su altre questioni conseguenti. Ai fini dell’adozione delle modifiche di legge valide dal 1° gennaio 2026 non andranno apportati perentoriamente altri cambiamenti alla norma SIA 118. A partire da metà dicembre 2025, l’errata corrige SIA 118-C1:2026 e i modelli di contratto di appalto e di contratto di appalto generale aggiornati potranno essere scaricati gratuitamente dallo shop SIA.

 

Cercasi presidente per la commissione SIA 118

La norma SIA 118 «Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione» è un fondamento del settore svizzero della costruzione. La commissione SIA 118 è responsabile del processo di revisione della norma, tuttora in corso. Per lo svolgimento di questo interessante compito di grande responsabilità, la commissione è alla ricerca di una nuova presidenza. Il bando è pubblicato nel dettaglio sulla piattaforma web della SIA.

 

 

 

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