Le norme contrattuali SIA sul banco di prova
Gran parte delle norme contrattuali SIA è redatta dai professionisti della progettazione e della costruzione. Questo procedere permette di disporre di testi vicini alla realtà professionale ma, talvolta, non basta a soddisfare pienamente tutti i requisiti posti dagli esperti in materia giuridica.
Ogni due anni, l’Università di Friburgo invita i professionisti attivi nel settore della progettazione e della costruzione a partecipare alle Giornate svizzere dedicate al diritto edilizio. Sin dalla prima edizione del convegno, avuta luogo mezzo secolo fa, quello della collezione delle norme SIA è sempre stato uno dei temi caldi. Per cogliere il messaggio, basta una rapida occhiata ai titoli degli interventi. Si legge, ad esempio: «C’è un nuovo arrivato», in riferimento al Regolamento per le prestazioni dei committenti SIA 101 (2021) oppure «Condizioni generali per la costruzione (CGC) – cose utili e futili» (2023).
In linea generale, a sollevare discussioni sono le norme contrattuali. I giuristi di solito si risparmiano invece di fare apprezzamenti sulle norme tecniche. Per capirne il motivo non bisogna cercare lontano. Di fatto, mentre nell’elaborazione delle norme tecniche sono gli esperti del settore della progettazione e della costruzione ad avere voce in capitolo, e senza discussioni, quando si tratta di norme contrattuali sono coinvolti anche i giuristi. Attribuire il compito unilateralmente, cioè esclusivamente all’una o all’altra parte, sarebbe del tutto impensabile. Ed è anche bene e giusto che sia così.
CGC – tra assensi e dissensi
Le norme tecniche valgono come regole riconosciute dell’arte edilizia e hanno valore giuridico anche senza la sottoscrizione di un accordo contrattuale. Le norme contrattuali invece, per essere giuridicamente vincolanti, devono essere accompagnate da un accordo contrattuale. Tra i rari specialisti che si destreggiano bene, tanto nell’arte edilizia quanto nell’arte della giurisprudenza, c’è Hans Briner. Di professione giurista e anche ingegnere civile, Briner ha infatti seguito da vicino la revisione di varie norme SIA ed è sempre lui che ci ha fornito molti degli esempi riportati qui di seguito. Nella collezione delle norme SIA, la mera giurisprudenza da sola non basta, Hans Briner ne è convinto. Di fatto, ciò che è essenziale, in prima linea, è che le norme siano pratiche e funzionali. Il compito dei giuristi è quello di anticipare l’insorgere di possibili controversie, per questo motivo i contenuti dei testi giuridicamente vincolanti sono formulati nel modo più preciso ed esaustivo possibile. Una norma contrattuale destinata ai professionisti attivi nel settore della progettazione e della costruzione, invece, è pensata innanzitutto per essere una base d’intesa volta a migliorare la collaborazione. Questo aspetto si palesa regolarmente, e con particolare evidenza, se consideriamo ad esempio le «Condizioni generali per la costruzione» (CGC). In origine, le CGC costituivano parte integrante delle norme, intese come «parte organizzativa», accanto alla «parte tecnica». Una buona ventina di anni fa, si è però deciso di scorporare le CGC dalle norme tecniche. Le CGC mirano a garantire che i requisiti tecnici descritti nelle norme siano soddisfatti, e per farlo tutti i protagonisti coinvolti nella costruzione di un’opera sono chiamati ad assolvere determinati obblighi. Dato che nessuno meglio dei professionisti del settore può valutare a chi assegnare tali obblighi, sono sempre i professionisti del settore a occuparsi della redazione delle CGC, per lo meno nella maggior parte dei casi. Tuttavia, poiché le CGC rappresentano delle norme contrattuali, anche i giuristi qui hanno voce in capitolo. Se viste attraverso la lente della mera giurisprudenza, risulta che le CGC non soddisfano pienamente tutti i criteri. Ad esempio, nella presentazione citata all’inizio, in riferimento all’edizione 2023 del convegno sul diritto edilizio, si critica il fatto che, nella formulazione degli obblighi che spettano al committente, non sia chiaro se si tratta di «obblighi» o piuttosto di «incombenze». Mentre per i giuristi questo è un aspetto rilevante, nel caso in cui sia necessario esprimere un giudizio in merito a eventuali conseguenze giuridiche legate a una controversia, nella realtà professionale tale distinzione non fa grande differenza, o per lo meno finora è stato così, stando ai fatti. Al contrario, le CGC hanno spesso permesso di fare chiarezza nell’ambito di controversie ricorrenti, ad esempio concretizzando, nello specifico e in base al settore, le prestazioni accessorie comprese nel prezzo dell’opera. Ad ogni modo, non sono noti, neanche ai relatori citati, casi concreti di controversie legate alle CGC.
Linguaggio corrente o giuridico?
Più semplice, anche se non semplice, è stato attribuire gli ambiti di competenza in occasione della revisione dei regolamenti per le prestazioni e gli onorari (RPO). A occuparsi dell’elaborazione delle «Condizioni generali contrattuali» (l’attuale articolo 1 degli RPO) è stato per lo più un gruppo di giuristi. Grazie al loro lavoro, è stato possibile non soltanto tenere conto dell’attuale giurisprudenza e dei cambiamenti legati alla gestione digitale delle informazioni, ma anche eliminare alcune lacune esistenti nella vecchia versione degli RPO. Prendiamo un esempio: ora, nella parte in cui si parla della «retribuzione», si è scelto di sostituire il termine «pagamenti in acconto» con il termine «pagamenti parziali». In questo modo si esclude che il committente richieda il rimborso di importi già versati. In altre parole, vien meno l’obbligo di notificare le ore di lavoro prestate, operazione che di fatto nella pratica è impossibile. Malgrado le diverse ottimizzazioni giuridiche apportate, è stato anche possibile semplificare il linguaggio. In alcuni casi isolati invece si sono dovute aggiungere delle precisazioni, il che ha in parte reso le formulazioni più complesse. Per capire meglio, consideriamo la disposizione in cui si fa riferimento alla forma scritta. Mentre in un passaggio dell’attuale versione degli RPO, pubblicata nel 2020, si legge: «Se convenuto per iscritto (…)», nella versione rivista questo stesso punto è stato riformulato con una costruzione più complicata che, tradotta liberamente, recita all’incirca così: «Se convenuto per iscritto oppure se convenuto mediante un qualsiasi altro mezzo idoneo a fornirne la prova, in virtù di un documento scritto (…)». Con la revisione si introducono dunque formulazioni più esplicite, tratte dal linguaggio giuridico. Insomma, se prima, per stipulare un accordo, dal punto di vista giuridico era richiesta una firma autografa (o una firma elettronica qualificata), adesso può bastare anche un’e-mail, e da qui la necessità di riformulare il passaggio.
Una questione di equilibrio
L’esempio menzionato evidenzia un’altra causa che spiega come mai l’odierno linguaggio giuridico sia così complesso. Dato che i testi di legge sono ammodernati il meno sovente possibile, ciò per garantire la certezza del diritto, ecco che il linguaggio giuridico, in molti casi, è antico quanto le sue stesse leggi, che risalgono a oltre un secolo fa. Nel Codice delle obbligazioni (CO), che rappresenta uno dei fondamenti delle norme contrattuali, è forte l’impronta del diritto romano. In altre parole, il linguaggio utilizzato risale in parte addirittura all’antichità. Pertanto, per la stesura delle norme contrattuali della SIA, si richiede una ponderazione costante tra leggibilità e comprensibilità da un lato, e precisione e certezza del diritto dall’altro. Non sempre una cosa esclude l’altra, ma spesso è così, ed è allora che bisogna trovare il giusto equilibrio. Per elaborare norme contrattuali pratiche, funzionali e vicine alla realtà professionale ci vogliono insomma entrambi i fronti, quello dei giuristi e quello dei professionisti che lavorano sul campo, e poi ci vuole anche una buona dose di compromesso.
Prospettive incrociate
Il valore aggiunto apportato dalla scelta di avvalersi di entrambe le prospettive, vale a dire di coinvolgere sia i progettisti sia i giuristi, si è dimostrato di recente, e cioè durante le discussioni condotte in merito ai progetti degli RPO, posti in consultazione lo scorso novembre 2024. Soprattutto per gli architetti, gli RPO rappresentano un importante strumento per trasmettere il significato della professione. Nella versione rivista degli RPO 102 per le prestazioni e gli onorari nell’architettura, posti in consultazione, l’articolo 1.1 parla proprio dell’attività degli architetti. A questo proposito, in uno dei paragrafi si esplicita a chiare lettere che cosa comporti il mestiere dell’architetto. Si legge che l’architetto concepisce ed elabora il progetto di costruzione, stima i costi e fa la domanda di costruzione. Inoltre, allestisce i piani per la gara d’appalto, redige i capitolati che descrivono le prestazioni necessarie per la costruzione di un’opera, si occupa delle procedure di aggiudicazione e redige i contratti d’impresa.
In riferimento a questa descrizione, diversi giuristi si sono fatti avanti, facendo notare che menzionare un ventaglio di prestazioni così ampio in una base contrattuale potrebbe rivelarsi insidioso. Ad esempio, negli atti delle Giornate svizzere dedicate al diritto edilizio 2025, il Professor Hubert Stöckli scrive in riferimento agli RPO: «Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, può darsi che le parti concordino sul fatto che la loro funzione sia meramente quella di creare un certo rullo di tamburi e che non andrebbero considerati come parte integrante del contratto. Tuttavia, e cosa molto più probabile, mentre le parti non si preoccuperebbero tanto di chiarire questo aspetto, il committente potrebbe fare riferimento all’uno o all’altro passaggio che si trova negli articoli per rivendicare qualche pretesa nei confronti del progettista».
Un’argomentazione valida che ha fatto breccia. Le commissioni SIA competenti hanno compreso il messaggio, e l’articolo sarà dunque adeguatamente rivisto.