OTIA: L'an­tin­cen­dio in Ti­ci­no

Data di pubblicazione
12-08-2014
Revision
08-10-2015
Alessandro Furio
Ingegnere, Presidente Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio - ATRA

La problematica degli incendi in Ticino è già documentata a partire dal lontano Medioevo, quando era diffusa la pratica di appiccare il fuoco nei terreni cespugliosi e boschivi al fine di aumentare le aree dedicate alle attività di pascolo. Per proibire l’accensione di fuochi all’aperto e nelle immediate vicinanze di zone abitate furono adottate specifiche norme. Inoltre, a causa dei devastanti incendi domestici, lo Stato istituì un servizio pubblico – già allora denominato Polizia del fuoco – per controllare come venivano depositate le ceneri dei focolari all’interno delle abitazioni. A partire da questi semplici compiti di controllo e dai primi regolamenti forestali – il primo risale al 1857 – si è progredito verso disposizioni legali sulla prevenzione degli incendi. 

Nel 1974 entrarono in vigore la Legge Edilizia Cantonale (LE) e il relativo Regolamento di applicazione (RLE). L’articolo 23a RLE, relativo alla prevenzione e alla sicurezza contro gli incendi, rese applicabili le norme tecniche emanate dall’Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio (AICAA) e quelle emanate da altre associazioni di categoria. 

Nel 1976 il Canton Ticino emanò la Legge sulla Polizia del fuoco, la quale imponeva ai Municipi la vigilanza delle norme di Polizia del fuoco. Tale legge ribadiva che «le norme tecniche da osservare per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi nelle costruzioni sono fissate dal regolamento di applicazione della legge edilizia» del 1974. L’articolo 23a RLE fu modificato nel 1988, in particolare fu introdotto il riferimento al Servizio prevenzione incendi per l’industria e l’artigianato (SPI) e furono rese sussidiariamente applicabili le norme tecniche sulla prevenzione e la sicurezza contro gli incendi nelle costruzioni.

Nel Canton Ticino, a differenza di tutti gli altri cantoni della Svizzera, non esisteva e non esiste tuttora un’unità amministrativa che si occupi esclusivamente di Polizia del fuoco. L’ambito preventivo, infatti, era curato dall’ufficio che gestiva il rilascio delle licenze edilizie, mentre la lotta agli incendi propriamente detta era appannaggio dei corpi pompieri che non avevano particolari competenze al momento dell’approvazione dei piani di costruzione nel vigente sistema cantonale. 

Il nostro cantone, parimenti ad alcuni altri, non si avvale di un sistema di assicurazione monopolistica statale, bensì di un sistema assicurativo privato. Visti i limiti presentati da tale struttura, negli anni 1993 e 1994 il Governo cantonale decise di iniziare una riforma legislativa che portò all’approvazione da parte del Parlamento di importanti modifiche alla Legge edilizia, entrate in vigore il 1° gennaio 1997, che sostituirono la legge sulla Polizia del fuoco. Con la nuova lLE e il relativo RLE, il Canton Ticino, agendo individualmente, ha reso vincolanti sul proprio territorio specifiche norme e direttive antincendio. Punto nodale della riforma fu la conferma della centralità del Comune nel rilascio del permesso di costruzione e di agibilità a fine lavori. Quindi, l’introduzione dell’Attestato di Conformità Antincendio (art. 44d RLE), del Certificato di Collaudo Antincendio (art. 44e RLE) e della perizia rischio residuo per gli edifici realizzati prima del 1997 (art. 44g RLE). Fu inoltre istituita una nuova figura professionale, quella del Tecnico Riconosciuto della Polizia del fuoco che, attraverso una rigorosa formazione, è abilitato a elaborare tali documenti.

Nel settembre 2002 entra in vigore una nuova modifica al RLE che prevede la nomina da parte del Consiglio di Stato della Commissione consultiva in materia di Polizia del fuoco (CCPOLF). Essa ha il compito di coadiuvare l’autorità cantonale nell’emanazione, aggiornamento e interpretazione delle direttive tecniche, nella vigilanza e nella ricerca di soluzioni a problemi particolari nel campo della prevenzione antincendio.

Ma è con il 2005 che si ha una vera svolta nell’ambito legale. Il 1° gennaio 2005 entrano in vigore in tutti i cantoni svizzeri le Nuove Prescrizioni di Protezione Antincendio dell’AICAA. Nel Canton Ticino le Norme e le Direttive Antincendio sono rese vincolanti con la modifica del 9 marzo 2005 dell’art. 44c cpv. 1 RLE, conformemente alle prescrizioni del Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC), adottato nell’ambito del nuovo Diritto Svizzero sui prodotti da costruzione. 

Ogni 10 anni è previsto un aggiornamento. Nel 2015 entreranno in vigore le nuove Prescrizioni Antincendio AICAA. La revisione di tali Norme e Direttive vede sostanzialmente un aggiornamento allo stato della tecnica delle attuali disposizioni e l’adattamento rispetto alle norme europee, in particolare per l’utilizzo di materiali ed elementi della costruzione, tema che toccherà in particolar modo i progettisti. I principali cambiamenti verranno approfonditi nei prossimi mesi tramite dei corsi di informazione e presentati nei prossimi comunicati. 

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