Le nuo­ve re­go­le sui con­cor­si di pro­get­to

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove disposizioni legali per le commesse pubbliche a livello cantonale. Quali? Ne discute il giurista Daniele Graber.

Data di pubblicazione
02-04-2020

In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni legali cantonali in ambito di commesse pubbliche. La regolamentazione sui concorsi di progetto ha subito delle modifiche formali e materiali. Obiettivo del presente contributo è presentare le novità legislative e le implicazioni per i committenti assoggettati, per gli organizzatori di concorsi e per i concorrenti.

Le novità legislative

Le novità legislative in ambito di concorsi di progetto sono in sintesi quattro:

  1. La prima consiste nell’eliminazione dalla legge dell’art. 14 LCPubb relativo alla codificazione dei concorsi di progettazione (concorsi di idee e concorsi di progetto). La proposta del Consiglio di Stato fu contestata dalla CAT e la maggioranza del Parlamento ha purtroppo seguito la Commissione della gestione, la quale ha ritenuto che «questo genere di procedure troverà spazio all’interno del (rivisto) Regolamento, evitando così anche una discriminazione verso altre categorie. In effetti, mal si comprende per quale motivo mandati di professionisti riconducibili alla CAT, e dunque in particolare alla categoria degli architetti, dovrebbero avere la propria specifica base legale nella LCPubb mentre, a titolo di esempio, i giuristi no». Lascio al lettore l’apprezzamento di un tale argomento.
  2. La seconda novità concerne l’eliminazione dell’intero capitolo sui concorsi a livello di regolamento RLCPubb/CIAP.
  3. La terza novità in ambito di concorsi di progetto è l’introduzione dell’art. 35a RLCPubb/CIAP sulla ricusazione. Da sempre, ossia almeno da quando la pratica dei concorsi fu codificata in Svizzera dalla SIA nel 1877, la prassi in caso di conflitti d’interesse impone al potenziale concorrente di rinunciare al concorso e non al rispettivo membro della giuria di lasciare la giuria. L’art. 35a RLCPubb/CIAP ha instaurato un regime legale inverso: in caso di conflitti d’interesse di vario genere (vedi art. 35a cpv. 1 lett. a) - e) RLCPubb/CIAP), spetta al membro della giuria rinunciare a tale ruolo.
  4. La quarta e ultima novità è l’inserimento nel regolamento dell’art. 13b, il quale prescrive che «concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo sono assoggettati, salvo diversa disposizione del bando, alle pertinenti norme della categoria professionale interessata», precisando che «la legge, il CIAP e il presente regolamento sono prevalenti».

Le implicazioni per gli addetti ai lavori

Le prime due novità non richiedono grandi commenti. Ne dobbiamo prendere atto. La conseguenza sarà di aumentare le discussioni sull’obbligo o meno di dover organizzare un concorso di progetto in una determinata fattispecie, o dei mandati di studio in parallelo o addirittura un concorso per prestazioni. Va quindi ribadito che di principio un committente non dispone di una scelta sulla forma di messa in concorrenza da adottare. Se l’obiettivo è ottenere la migliore commessa volta a soddisfare i bisogni del committente, nel rispetto degli scopi legali prescritti all’art. 1 LCPubb e dell’interesse pubblico, la giusta forma di messa in concorrenza scaturisce unicamente dal compito posto in un caso concreto. Se il committente non dispone ancora di un progetto, il giusto strumento procedurale è il concorso di progetto.

Le implicazioni inerenti alla terza novità sono molto negative per l’esistenza dei concorsi di progetto. Essa causerà grandi difficoltà nella composizione della giuria e nella definizione degli esperti. Le ridottissime esperienze in merito hanno dimostrato l’impraticabilità della via proposta dall’art. 35a RLCPubb/CIAP. Le implicazioni negative sono tali che il legislatore del Concordato CIAP è già corso ai ripari aggiungendo un capoverso 4 all’art. 13 del nuovo CIAP, precisando che l’esclusione in caso di concorsi di progetto tocchi gli offerenti che «sono in relazione con un membro della giuria che motivi la ricusazione». Su richiesta della CAT al Consiglio di Stato, tale modifica dell’art. 35a RLCPubb/CIAP dovrà avvenire a breve.

Per la quarta novità, se consideriamo il tenore letterale della nuova disposizione codificata all’art. 13b RLCPubb/CIAP, è per contro molto positiva, visto che prescrive l’assoggettamento obbligatorio («sono assoggettati») dei concorsi di idee e di progetto al regolamento SIA 142 dei concorsi d’architettura e d’ingegneria. Questo regolamento è in effetti l’unica norma pertinente per le categorie professionali interessate, ossia dell’architettura e dell’ingegneria.

Quest’ultima novità fa ben sperare e consente di consolidare il serio lavoro svolto dalle associazioni professionali in favore della buona pratica in ambito di concorsi, nell’interesse pubblico e a tutto beneficio della collettività.

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