Gli ob­bli­ghi dei pro­get­ti­sti in me­ri­to al­la si­cu­rez­za in can­tie­re

La sicurezza in cantiere è un tema di primaria importanza per i vari attori attivi nei settori del genio civile e dell’edilizia. La ripartizione dei compiti deve essere chiara. Risulta quindi indispensabile conoscere i propri obblighi legali e contrattuali. Le conseguenze per il professionista coinvolto e responsabile di un infortunio sono di regola molto negative.

Data di pubblicazione
07-08-2013
Revision
01-09-2015

Lo spunto per il presente articolo è dato dalla revisione dell’art. 41 cpv. 1 del Regolamento sulle commesse pubbliche (RLCPubb/CIAP) e da una serie di reazioni da parte di alcuni progettisti. Il nuovo testo, in vigore dal 13 luglio 2012, prescrive che «per le commesse edili il progettista è tenuto a sviluppare un concetto di sicurezza per lo svolgimento del cantiere che preveda le misure proprie pianificate nelle varie fasi di lavoro». Il precedente testo del 16 marzo 2012 conferiva al committente, e non al progettista, l’obbligo di sviluppare il concetto di sicurezza. Il testo ancora precedente imponeva ai soli offerenti di attestare, con l’inoltro dell’offerta, di aver verificato l’adeguatezza delle misure previste nel capitolato e di proporre eventuali complementi.

Le modifiche legislative e le successive reazioni dei progettisti richiedono l’analisi di due aspetti: è corretto l’obbligo imposto al progettista? Come deve comportarsi il progettista in ambito di sicurezza in cantiere?

Dal punto di vista giuridico, non esiste una disposizione a livello federale o cantonale che conferisca in modo esplicito l’obbligo al progettista di sviluppare un concetto di sicurezza. Dal punto di vista contrattuale, i Regolamenti sia non sono univoci. Il Regolamento sia 102 non prevede, nella lista delle prestazioni di base, l’obbligo per l’architetto di sviluppare un concetto di sicurezza. Nella lista delle prestazioni da concordare in modo particolare, l’architetto potrebbe però assumere il compito di stendere il piano di sicurezza.

Per contro, il Regolamento sia 103 prevede come prestazione di base per l’ingegnere civile l’elaborazione delle basi per il piano di sicurezza e la stesura del piano di sicurezza. Le prestazioni previste dai regolamenti sia a livello di progetto di massina sono conformi al principio di prevenzione applicabile in ambito di sicurezza: prima si interviene, maggiore è la probabilità di adottare le giuste misure per evitare infortuni.

Di conseguenza, anche senza una base legale esplicita, risulta plausibile, secondo l’attuale interpretazione delle disposizioni legali federali e le attuali esigenze in materia di sicurezza in cantiere, considerare sensato l’intervento del progettista già nelle fasi di progettazione e di appalto, senza attendere le proposte degli imprenditori. L’obbligo formulato all’art. 41 cpv. 1 RLCPubb/CIAP risulta, a determinate condizioni, legittimo.

In materia di sicurezza in cantiere, la legislazione in vigore affida la responsabilità primaria al datore di lavoro. In caso di infortunio, il responsabile è quindi innanzitutto il datore di lavoro, non il progettista o il direttore dei lavori. Per facilitare l’adozione delle misure appropriate e per evitare eventuali lacune tra le misure proposte dalle imprese, risulta opportuno considerare l’aspetto della sicurezza già in fase di progettazione. Tale compito può essere affidato dal committente, partner contrattuale delle imprese, al progettista. L’art. 41 cpv. 1 RLCPubb/CIAP codifica la delega al progettista.

L’incarico si concentra però esclusivamente sull’allestimento del concetto delle misure da adottare, utilizzando ad esempio lo strumento di pianificazione elaborato dalla SUVA. Il progettista deve quindi elaborare un concetto di sicurezza che permetta di avere un cantiere sicuro per chi vi lavora. Spetterà poi alle singole imprese, considerando le informazioni inserite nel capitolato d’appalto dal progettista, definire in fase di elaborazione della propria offerta le misure di dettaglio appropriate allo specifico cantiere, e poi metterle effettivamente in pratica.

La responsabilità contrattuale e penale del progettista si limita quindi al contenuto del concetto di sicurezza. Essa è in parte attenuata dall’obbligo dell’impresa di notificare eventuali lacune che in buona fede doveva constatare in fase di messa in appalto, ad esempio la mancanza nel capitolato d’appalto di un’evidente misura di sicurezza riguardante i ponteggi. Il documento di referenza, sia giuridico che tecnico, per il progettista e le imprese è l’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, strumento legale e di lavoro che permette ai progettisti di agire secondo le regole dell’arte al fine di prevedere le giuste misure che dovrebbero, se applicate correttamente dalle imprese, garantire l’incolumità dei lavoratori attivi in un determinato cantiere.

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