Com­pliance

Un tema secolare

È da oltre cent’anni che la «compliance» sta a cuore alla SIA. La Società ne parla nel suo Statuto, nel Codice d’onore e nei suoi stessi regolamenti, in difesa di un’etica professionale basata sulla lealtà e sulla diligenza.  

Date de publication
03-12-2020

Oggi quello della «compliance» è ormai un tema di grande attualità e sulla bocca di tutti. Per molti ha una storia recente. Non per la SIA però. In seno alla Società, fondata nel 1837, vanta infatti una storia secolare. Già quaranta anni dopo la sua costituzione, la SIA fissa infatti nel proprio Statuto l’obiettivo di migliorare l’immagine delle discipline di cui si fa portavoce. Inoltre, nel 1936, la Società mette a punto un Codice d’onore volto a tutelare i professionisti riuniti sotto il proprio mantello e a prevenire comportamenti suscettibili di violare l’etica professionale. Il Codice d’onore SIA prevede di fatto un ampio ventaglio di sanzioni destinate ai soci che infrangono le regole deontologiche: ammonimenti, anche severi e resi pubblici, esclusione assoluta dalla possibilità di partecipare a concorsi o di assumere cariche in veste di membri della giuria, fino a includere la radicale espulsione dalla Società. A questo proposito, ricordiamo che viene considerato illecito qualsiasi atto che violi l’etica professionale e i principi sanciti dallo Statuto societario.

Secondo scienza e coscienza

Nell’articolo 3 dell’attuale Statuto, si legge che la SIA ha il compito e la responsabilità di sollecitare i propri soci a esercitare la professione con una coscienza etica esemplare e al miglior livello della pratica. La SIA si impegna affinché i soci adempiano i propri obblighi nel pieno rispetto di una concorrenza leale e del Codice d’onore, affermando il rispetto di tali principi nei vari ambiti professionali.

L’articolo 6 sancisce che i soci di ogni categoria debbano impegnarsi a svolgere la professione secondo scienza e coscienza, adoperandosi a rispettare la personalità e i diritti professionali dei propri colleghi, superiori e collaboratori. Sempre nell’articolo 6 si specifica che la qualità di socio SIA implica una responsabilità professionale ed etica nei confronti del committente, della collettività e dell’ambiente, come pure il rispetto di regolamenti, direttive, norme e raccomandazioni emanati a questo proposito dalla Società e l’impegno a segnalare possibili conflitti d’interesse.

Nell’allestimento di perizie e nell’emissione di pareri specialistici, i soci SIA si pronunciano in modo rigorosamente oggettivo e secondo il loro intimo convincimento, anche se ciò dovesse svantaggiarli. Rispettano il segreto professionale del proprio committente o datore di lavoro e non accettano alcuna provvigione o remunerazione da parte di terzi, al di fuori dell’onorario che spetta loro per contratto.

Anche in altri testi ufficiali SIA si fa riferimento al comportamento deontologico. L’articolo 1.2.2 del regolamento SIA 102 prevede ad esempio che il mandatario non accetti alcun vantaggio personale da terzi, quali imprese e fornitori, che tratti in modo confidenziale le informazioni ricevute nell’ambito dell’adempimento del mandato e non le utilizzi a scapito del committente.

Poche procedure di sanzione

Il Codice d’onore – SIA 151 – prevede una procedura di sanzione strutturata, con consigli d’onore indipendenti chiamati a intervenire come prima istanza e con un consiglio d’onore indipendente come autorità di ricorso. Non sono soltanto i soci SIA a poter presentare denuncia presso un consiglio d’onore contro un altro socio, bensì anche terze persone. La pena massima è l’esclusione dalla Società. Tuttavia, le procedure di sanzione restano casi piuttosto isolati, e questo probabilmente perché la procedura in sé ha un effetto dissuasivo.

Le procedure che finiscono davanti ai consigli d’onore vertono sul rispetto dei doveri d’onore e non sulla risoluzione di questioni materiali o sulla composizione delle controversie. La SIA ricorre costantemente a vie alternative per prevenire o risolvere eventuali dissensi, come ben attesta anche la clausola riportata nel modello del contratto di progettazione SIA e che, in vista della risoluzione di una controversia, impegna le parti a cercare un accordo bonario. A questo proposito occorre sottolineare inoltre che la capacità di risolvere conflitti costituisce parte integrante delle competenze chiave dei periti SIA.

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