Il ris­pet­to del­la pro­prie­tà in­tel­let­tua­le

Il tema è di attualità, viste le segnalazioni pervenute al servizio giuridico di OTIA. Ritengo quindi utile affrontarlo per ricordare il sistema legale e gli aspetti deontologici alla base del rispetto della proprietà intellettuale degli architetti e degli ingegneri.

Publikationsdatum
04-06-2018
Revision
04-06-2018

Il sistema legale

La proprietà intellettuale concerne i brevetti, il design, i marchi e i diritti d’autore. La loro protezione è regolata da specifiche leggi federali. Le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente sono legalmente protette dalla legge federale sui brevetti d’invenzioni. Un design nuovo e originale può essere protetto, se non ancora accessibile al pubblico prima del suo deposito, dalla legge federale sulla protezione del design. La protezione di un marchio nasce con la sua registrazione, giusta la legge federale sulla protezione dei marchi. È il caso ad esempio per la scritta OTIA che ha ottenuto la protezione legale il 20 maggio 2014. I diritti d’autore nascono automaticamente, senza nessuna registrazione e sono regolati dalla legge federale sui diritti d’autore (LDA).

I diritti d’autore degli architetti e degli ingegneri

Viste le specificità dell’attività di un progettista, ci concentriamo sui diritti d’autore, in particolare degli architetti. Per gli ingegneri, la giurisprudenza e la dottrina ritengono raramente adempiute le condizioni che permettono di considerare una loro creazione protetta dalla LDA, venendo a mancare il carattere originale e individuale, essendo la loro attività dettata in buona parte da aspetti imposti, ad esempio dalla tecnica.

I diritti d’autore si compongono di più diritti, segnatamente i diritti personali, inalienabili, e i diritti patrimoniali, composti dal diritto di utilizzare l’opera protetta, di modificarla o di trasferirla a terzi.

Nella pratica, il primo ostacolo alla protezione consiste nel riuscire a dimostrare che la propria opera è un’opera protetta, ai sensi dell’art. 2 LDA. Non è sempre facile, in particolare se non è particolarmente originale e non ha un evidente carattere individuale.

Senza l’accordo dell’autore, in caso di rescissione di contratto, la LDA non consente al committente di utilizzare i piani dell’architetto autore. La LDA è meno severa in caso di opere architettoniche, le quali possono essere modificate, a determinate condizioni, dal suo proprietario (art. 12 cpv. 2 LDA in relazione con l’art. 11 cpv. 2 LDA).

Il sistema dei Regolamenti SIA è diverso rispetto alle regole della LDA, consentendo al committente di utilizzare i risultati del lavoro del mandatario per lo scopo convenuto, a condizione di aver pagato l’onorario all’architetto per le prestazioni effettuate, ad esempio fino al momento della rescissione del contratto. Non entro nel merito di clausole contrattuali che si leggono in certi contratti di importanti committenti istituzionali, che sono esageratamente unilaterali, rivelandosi sovente controproducenti per il committente medesimo.

Per quanto riguarda i diritti d’autore che nascono con l’elaborazione di un progetto durante la partecipazione a un concorso di progetto per gruppo mandatario, essi sono di regola detenuti in comproprietà tra i coautori, ossia tra i progettisti che hanno effettivamente partecipato in modo significativo alla creazione del progetto. La SIA ha elaborato un documento contrattuale specifico alla fase di concorso che regola pure i diritti d’autore tra i membri del gruppo mandatario.

L’indennizzo dei diritti d’autore

Con il pagamento dell’onorario, il committente non acquisisce automaticamente i diritti d’autore del progettista. Essi non sono parte integrate dell’onorario. In questo contesto, a oggi l’idea di legare l’ottenimento di prestazioni d’architettura o d’ingegneria al versamento di una licenza relativa ai diritti d’autore, come è il caso per il settore della musica o dei programmi informatici, non ha trovato concretizzazione nei Regolamenti SIA o in una legge. Per la cessione di diritti d’autore, ad esempio il diritto di modificare i piani o di trasferirli a terzi, l’autore ha il diritto di chiedere il versamento di un indennizzo. Nella pratica risulta difficile fissare l’entità dell’indennizzo. Non esistono scale o tabelle in merito, nemmeno giurisprudenze o dottrina che permettono di definire in modo semplice e chiaro il calcolo dell’indennizzo. Un valore ragionevole si situa tra il 10% e il 30% dell’onorario per il 100% delle prestazioni fissate dai regolamenti SIA.

L’utilizzazione dei piani

Sovente, nella pratica i piani di un architetto vengono consegnati ai vari attori presenti in cantiere senza porsi la domanda dei diritti d’autore. L’artigiano che riceve determinati piani ottiene unicamente il diritto di utilizzarli per adempiere ai suoi doveri contrattuali relativi allo specifico progetto. Non ha sicuramente il diritto, senza l’esplicito accordo del suo autore, di utilizzare i piani per realizzare una costruzione simile su un altro terreno.

Analoga conclusione per il committente che ottiene i piani dal suo autore per realizzare il relativo progetto. Di principio, egli ha unicamente il diritto di realizzare personalmente l’opera in questione, senza modificare i piani o trasferirli a terzi, ad esempio a un investitore o a un’impresa totale o generale che prenderebbe il posto dell’architetto autore dei piani originari.

Le pubblicazioni sulle homepages

Non di rado si scopre la pubblicazione di piani o immagini di architetti sui siti di ingegneri e specialisti o addirittura di persone che svolgono la funzione di sostegno al committente. Tali pubblicazioni si riferiscono a opere non progettate da loro o solo in minima parte (p. es. unicamente gli impianti di riscaldamento, ventilazione o elettrici). Anche in questi casi siamo in presenza di un uso illecito, contrario alla LDA.

La deontologia professionale

Indipendentemente dagli aspetti legali (LDA) o contrattuali legati ai diritti d’autore, il tema è regolato pure dal Codice deontologico OTIA. Secondo l’art. 6 cpv. 10, nei rapporti con il committente, gli ingegneri e gli architetti devono renderlo attento se una modifica progettuale da lui auspicata rischia di ledere i diritti d’autore altrui. Nei rapporti con i colleghi, ad esempio per quanto riguarda la ripresa di mandati, gli ingegneri e gli architetti sono tenuti a rispettare i diritti dei colleghi in materia di proprietà intellettuale, in particolare i loro diritti d’autore (art. 8 cpv. 9). In merito alle pubblicazioni di fotografie sulle homepages, il titolare del sito deve almeno indicare il nome del progettista dell’edificio. Per i piani o altre immagini, l’accordo dell’autore è indispensabile. Anche nel caso di interventi in qualità di sostegno al committente, il rispetto dei diritti d’autore dei colleghi architetti e ingegneri è d’obbligo, ad esempio durante la fase di concorso e di esecuzione del contratto.

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